Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è espressione e realizzazione del mistero di comunione della Chiesa nella sua missione di salvezza.
Art. 1
Il CPP è un organismo di partecipazione, fondato sulla corresponsabilità di tutti i membri della comunità (clero, religiosi e laici), al servizio della parrocchia nella sua opera di evangelizzazione, di santificazione e di promozione umana.
Ha voto consultivo ed è luogo di dialogo, di collaborazione e di fraternità.
Art. 2
Compito del CPP è di attuare una continua riflessione sulla vita religiosa della comunità parrocchiale nel contesto della società e di elaborare e concretizzare un programma di azione pastorale in sintonia con il piano pastorale diocesano e zonale, tenendo conto delle esigenze e necessità proprie.
Al CPP vengono portati i problemi della comunità per essere accolti, valutati e risolti nell’ottica del V angelo.
Art. 3
Sono membri del CPP: il Parroco che lo presiede, i sacerdoti collaboratori in parrocchia, i rappresentanti di religiosi e consacrati, un rappresentante di ogni gruppo parrocchiale, altri consiglieri nominati dal Parroco.
I membri del CPP si devono distinguere per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo, conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia e piena comunione con la Chiesa.
I membri si impegnano ad intervenire alle riunioni del CPP portando il loro contributo responsabile e meditato.
Possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto 18 anni.
Art. 4
Il CPP rimane in carica 3 anni.
Ogni consigliere non può restare in carica più di due mandati consecutivi.
Le dimissioni di un membro del CPP devono essere motivate per iscritto al Parroco; il consigliere dimissionario verrà sostituito dal Parroco o dal gruppo che lo ha nominato.
Art. 5
Il Presidente è il Parroco, che convoca il CPP e stabilisce l’ordine del giorno.
Art. 6
Il CPP è convocato ordinariamente almeno 6 volte all’anno e, in seduta straordinaria, qualora se ne ravvisi l’opportunità.
Art. 7
Il CPP mantiene i contatti con il Consiglio Pastorale Zonale attraverso due suoi rappresentanti eletti entrambi dal CPP. I medesimi riferiranno al Consiglio le iniziative e i piani pastorali discussi nell’assemblea di zona.
Art. 8
Tutti i parrocchiani possono assistere alle riunioni del CPP.
Art. 9
La comunità parrocchiale deve essere informata in merito agli argomenti trattati dal CPP.
Art. 10
Il presente statuto rimane in vigore sino a quando il CPP non ritiene opportuno modificarlo.
Il presente statuto è stato approvato nella seduta del 22 Settembre 2016.
Grandate, 22 Settembre 2016